STATUTO
della Fondazione “ANTEEGO – ENTE DEL TERZO SETTORE”
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
1.1. È costituita, ai sensi degli artt. 21 e ss. del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), per volontà dei signori LOMBARDI Francesco e GNESUTTA Andrea in qualità di “Fondatori”, la “Fondazione ANTEEGO”, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione ANTEEGO – Ente del Terzo Settore” in conformità al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.
1.2. La Fondazione potrà utilizzare più brevemente l’acronimo “ANTEEGO – ETS”.
1.3. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.
1.4. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
ARTICOLO 2 – SEDE
2.1. La Fondazione ha sede in Comune di Firenze, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.
2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire, sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
ARTICOLO 3 – DURATA
3.1. La Fondazione ha durata indeterminata.
ARTICOLO 4 – SCOPO ED OGGETTO
4.1. La Fondazione – anche ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore – non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto, senza finalità politiche, religiose od etniche.
4.2. Ai sensi delle lett. d), i) ed l) dell’art. 5, comma 1 del CTS, scopo della Fondazione è quello di favorire, diffondere e sviluppare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, stimolare l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, nonché sollecitare momenti di incontro e confronto con finalità didattiche, educative e di integrazione sociale, favorire diffondere attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo ed al contrasto della povertà educativa.
4.3. La Fondazione, nell’ambito delle predette materie di interesse generale, ha quale oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:
– svolgere, promuovere e sostenere attività in ambito pedagogico, quindi di formazione, educazione e aggiornamento, anche con la costituzione di gruppi di studio e finanziando soggetti che si identificano con le pratiche educative di riferimento;
– ideare, realizzare ed organizzare attività culturali, artistiche, scientifiche e ricreative, quali, in particolare ed a titolo esemplificativo, conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, stages, dibattiti, tavole rotonde, lezioni, eventi ricreativi, spettacoli;
– promuovere studi e ricerche scientifiche, anche organizzando periodi lavorativi di collaborazione multidisciplinare;
– svolgere attività di pubblicazione e di editoria (anche multimediale), curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo;
– ospitare attività culturali organizzate da altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati italiani ed esteri, anche in collaborazione con la Fondazione stessa.
4.4. La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi e di ricerca di finanziamenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.
4.5. L’Attività di raccolta fondi sarà svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale.
4.6. In via secondaria e strumentale, la Fondazione potrà svolgere “attività diverse” rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa di attuazione dell’art. 6 CTS ratione temporis applicabile.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE
5.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione e dai beni che sono pervenuti alla Fondazione.
5.2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti pubblici o privati o da persone fisiche o giuridiche.
5.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio, anche con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dal fondatore o da terzi, sia a titolo generico, sia per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.
5.4. Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto: dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione e dalle attività della Fondazione medesima; dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio.
5.5. Qualora si renda necessario ed opportuno, il Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio Direttivo, decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.
5.6. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o estinzione del soggetto che abbia effettuato tale apporto o versamento a favore della Fondazione.
5.7. Qualsiasi apporto o versamento effettuato da un soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Fondazione.
5.8. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.
ARTICOLO 6 – ORGANI
6.1. Sono organi della Fondazione:
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Consiglio Direttivo;
– il Segretario e Tesoriere;
– l’Organo di Controllo ed il revisore legale (solo nel caso di nomina obbligatoria o facoltativamente deliberato dal Consiglio Direttivo);
– la Giunta esecutiva;
– i Comitati.
ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo coincide con il Presidente della Fondazione.
7.2. La carica di primo Presidente del Consiglio Direttivo spetta di diritto – a far data dalla costituzione della presente Fondazione e fino a rinunzia formale da parte dello stesso – al Fondatore della Fondazione medesima signor LOMBARDI Francesco sua vita natural durante.
7.3. Il signor LOMBARDI Francesco, quale primo Presidente del Consiglio Direttivo, in aggiunta e in parziale deroga a quanto previsto al successivo art. 7.5, in via del tutto esclusiva e personale, ha il potere di:
– nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il “Segretario” ed il “Tesoriere”, potendone revocare in qualsiasi momento la carica, mediante comunicazione da inviarsi mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata;
– compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione della Fondazione, sorvegliandone il buon andamento della stessa e gli atti di straordinaria amministrazione fino ad un valore massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), senza che, al riguardo, si renda necessaria una preventiva delibera del Consiglio Direttivo;
– convocare, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, nel rispetto dei termini di legge, il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– decidere in modo autonomo nell’ambito del Consiglio Direttivo sulle modifiche al presente Statuto, ivi incluse la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione, avendo diritto di veto su tutte le modifiche statutarie od operazioni proposte dagli altri Consiglieri, ivi compreso lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
– provvedere all’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo, salva la possibilità di apposita delega conferita personalmente ad altro Consigliere oppure a persone da lui indicate, all’uopo anche nominando un’eventuale “Giunta esecutiva” di cui ne sceglie i membri, nonché le facoltà e poteri;
– decidere in merito alla costituzione e al mantenimento di eventuali “Comitati” interni alla Fondazione e provvedere a nominarne i membri, gli eventuali sottogruppi ed i coordinatori;
– rappresentare la Fondazione tout court e trattenere i rapporti con altri Enti pubblici e privati, le Autorità e in generale i terzi, senza che sia necessario informare al riguardo il Consiglio Direttivo;
– decidere in modo autonomo sulla destinazione di porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento delle sue attività;
– indicare il suo successore in caso di rinunzia alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo, anche mediante la predisposizione di una lista di nominativi.
7.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza organica e legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
7.5. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha il potere di:
– verificare l’osservanza e il rispetto del presente Statuto, promuovendone le modifiche allorquando ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità;
– vigilare sull’effettivo perseguimento dello scopo della Fondazione e sorvegliare il buon andamento amministrativo della stessa;
– convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo, delineandone gli indirizzi generali e proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, salva la possibilità di delega a favore di un Consigliere da individuarsi in sede di delibera;
– intrattenere i rapporti con altri Enti pubblici e privati, le Autorità e in generale i terzi, previa informativa al Consiglio Direttivo;
– illustrare al Consiglio Direttivo la bozza del bilancio d’esercizio in sede di approvazione;
– firmare tutti gli atti e la corrispondenza della Fondazione e tutto quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
7.6. Il Presidente del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto ai precedenti artt. 7.2. e 7.3., è nominato a maggioranza assoluta con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del Tesoriere e del Segretario.
7.7. Il Presidente del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto al precedente art. 7.2., rimane in carica per tre anni con possibilità di essere rieletto una sola volta.
ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1. Quanto previsto dal presente articolo, fa salvo quanto previsto al precedente art. 7.3.
8.2. Il Consiglio Direttivo detiene il potere amministrativo e gestorio della Fondazione ed è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, tra i quali è obbligatoriamente compreso il Presidente.
8.3. I membri del Consiglio Direttivo durano ciascuno in carica per tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di cinque volte.
8.4. I nuovi membri del Consiglio Direttivo sono nominati con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, tra persone aventi caratteristiche, qualifiche, competenze ed interessi compatibili e funzionali al perseguimento dello scopo della Fondazione, nonché significative esperienza e capacità nei settori propri dell’attività della Fondazione, con preferenza per le persone che hanno svolto attività all’interno della Fondazione.
8.5. Il Consiglio Direttivo in particolare:
– delibera sull’accettazione di contributi, donazioni, lasciti testamentari, accettazioni d’eredità con beneficio di inventario, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statuarie dell’Ente;
– delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti di qualsiasi natura o Privati;
– approva il bilancio preventivo dell’anno seguente ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– ha facoltà di delegare parte delle proprie competenze ai propri componenti i quali in tal caso avranno obbligo di rendiconto;
– nomina l’Organo di Controllo e il Revisore Legale (ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno);
– approva ogni Regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Fondazione;
– delibera sulla erogazione di un compenso in favore del Presidente del Consiglio Direttivo, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta;
– delibera sullo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
– nomina tra i propri componenti il Segretario ed il Tesoriere;
– nomina i membri della eventuale Giunta esecutiva e ne decide facoltà e poteri;
– decide in merito alla costituzione dei Comitati e provvede a nominarne i membri, gli eventuali sottogruppi ed i coordinatori;
– delibera su tutte le modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto, ivi comprese la trasformazione, la fusione, la scissione.
8.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno e, in generale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un Consigliere.
8.7. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso – spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza – con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
8.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, video e/o audio collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri.
8.10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a votazione palese.
8.11. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
8.12. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della giunta esecutiva, ove costituita e dei comitati, ove costituiti.
ARTICOLO 9 – GIUNTA ESECUTIVA
9.1. La costituzione della Giunta esecutiva è facoltativa.
9.2. In caso di sua costituzione la Giunta esecutiva è composta da un minimo di due partecipanti ad un massimo di cinque partecipanti, nominati dal Consiglio Direttivo, che ne delinea gli ambiti di competenza e di attività, fermo rimanendo quanto previsto al precedente art. 7.3.
9.3. La Giunta esecutiva ha la funzione di coadiuvare la Fondazione.
ARTICOLO 10 – SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE
10.1. Il Segretario, insieme alla Giunta esecutiva (se presente) ed al Tesoriere, coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l’amministrazione della Fondazione.
10.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo.
10.3. Il Tesoriere:
– cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
– effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
– predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
10.4. Il Segretario ed il Tesoriere esprimono parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il primo in carica.
ARTICOLO 11 – I COMITATI
11.1. La Fondazione può dotarsi di Comitati interni alla Fondazione, i quali promuovono, ciascuno per il proprio ambito, le attività della Fondazione, proponendo iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione.
11.2. Salvo quanto previsto al precedente art. 7.2. i Comitati sono costituiti con decisione del Consiglio Direttivo, il quale ne nomina i membri in numero dispari e decide in merito alla revoca degli stessi. I membri durano in carica cinque anni e sono rinnovabili.
11.3. La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
11.4. I Comitati, ciascuno per la propria mansione, propongono iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione, esprimono pareri ed indirizzi, non vincolanti, sulle attività che gli verranno sottoposte, e relazionano sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.
11.5. Ciascun Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
ARTICOLO 12 – COMPENSO ORGANI SOCIALI
12.1. Dalla nomina a Presidente del Consiglio Direttivo, membro del Consiglio Direttivo, Segretario, Tesoriere o membro della Giunta esecutiva o dei Comitati non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
12.2. In parziale deroga al punto precedente, il Consiglio Direttivo può prevedere, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta e fatta eccezione per il primo in carica, in favore del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero degli altri organi della Fondazione, un compenso determinato entro i limiti di cui all’art. 8 CTS.
ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
13.1. L’Organo di Controllo, monocratico o composto da tre soggetti, è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina il compenso e ne individua altresì il presidente, se collegiale.
13.2. L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
13.3. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori effettivi.
13.4. I componenti dell’Organo di Controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile, iscritti nel Registro dei Revisori Legali (nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti).
13.5. Ai Componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile.
13.6. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per Legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei Revisori legali.
13.7. L’Organo di Controllo:
– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercita la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di legge, salvo differente scelta del Consiglio Direttivo di affidarla ad un revisore legale o ad una società di revisione legale;
– svolge le funzioni di cui all’art. 30, comma 7, del CTS.
ARTICOLO 14 – BILANCIO, LIBRI E SCRITTURE
14.1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
14.2. Il Consiglio Direttivo approva annualmente il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all’articolo 13 del CTS.
14.3. Ove superati i limiti previsti, la Fondazione ottempererà alle previsioni pubblicitarie dell’art. 14 del CTS.
14.4. La Fondazione deve tenere i libri sociali previsti dall’art. 15 del CTS.
ARTICOLO 15 – ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO
15.1. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile e di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall’art. 28, I comma del Codice Civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi del II comma del medesimo articolo 28.
15.2. In ogni caso di estinzione o di scioglimento, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, mediante delibera del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe.
ARTICOLO 16 – RINVIO
16.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del D.Lgs n.117/2017, nonché, laddove compatibili, le disposizioni del Codice Civile.